IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' di Ancona, approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330 e modificato
con  decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e
successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche  proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi   esposti   nelle   deliberazioni   degli   organi  accademici
dell'Universita'  di  Ancona  e  convalidati  dal Consiglio superiore
della pubblica istruzione nel suo parere;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Sentito,   il   parere   del  Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Ancona, approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Dopo  l'art.  28 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi
alla    istituzione    della    scuola    di    specializzazione   in
odontostomatologia:

          Scuola di specializzazione in odontostomatologia

  Art.  29.  - La scuola di specializzazione in odontostomatologia ha
sede  presso  la  clinica  odontoiatrica  e  conferisce il diploma di
specialista in odontostomatologia.
  Art.  30.  - La direzione della scuola e' affidata al professore di
ruolo  della  stessa  materia  di  specializzazione o, in carenza, al
professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
  Art.  31. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e
chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del
diploma   di   abilitazione  all'esercizio  professionale  rilasciato
dall'autorita' competente.
  Art.  32.  -  La  durata del corso di studi e' di tre anni e non e'
suscettibile di abbreviazione.
  Art.  33. - Il numero massimo degli allievi e' di sette per anno di
corso  e  complessivamente  di ventuno iscritti per l'intero corso di
studi.
  Art. 34. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
  Art. 35. - Il piano di studi e' il seguente:
    1° Anno:
      1) odontotecnica;
      2) embriologia ed anatomia dentaria e maxillo-facciale;
      3) microbiologia e igiene orale;
      4) farmacologia odontostomatologica;
      5) patologia odontostomatologica;
      6) anestesia e chirurgia stomatologica;
      7) odontoiatria conservativa (1° anno).
      Esercitazioni pratiche.
    2° Anno:
      1) odontoiatria conservativa (2° anno);
      2) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (1° anno);
      3) parodontologia (1° anno);
      4) anatomia e istopatologia odontostomatologica;
      5) odontoiatria infantile;
      6) radiologia odontostomatologica;
      7) ortopedia dento-maxillo-facciale (1° anno);
      8) chirurgia maxillo-facciale (1° anno).
      Esercitazioni pratiche.
    3° Anno:
      1) clinica odontostomatologica;
      2) chirurgia maxillo-facciale (2° anno);
      3) medicina legale odontostomatologica e delle assicurazioni;
      4) ortopedia dento-maxillo-facciale (2° anno);
      5) clinica protesica dentaria e maxillo-facciale (2° anno);
      6) parodontologia (2° anno).
      Esercitazioni pratiche.
  Art.  36. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche
e'  obbligatoria.  Gli  allievi che non conseguono le attestazioni di
frequenza  sul  relativo  libretto,  non  potranno  essere  ammessi a
sostenere le prove di esame.
  Art.  37. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere
ammessi  agli  anni  di  corso successivi devono superare le prove di
esame sulle materie impartite durante l'anno.
  Art.  38.  -  Ogni  iscritto  deve provvedere al proprio corredo di
strumenti e materiale.
  Al  termine  dei corsi di studi per il conseguimento del diploma di
specialista  in odontostomatologia, gli interessati dovranno superare
l'esame  di  diploma  consistente  nella  dissertazione scritta di un
argomento attinente alla specializzazione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1978

                               PERTINI

                                                               PEDINI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 dicembre 1978
  Registro n. 133 Istruzione, foglio n. 254